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L'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di € 1.419,60 (€ 283,92 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2005 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria. L'importo di tale assegno può variare annualmente.
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La domanda ( entro 6 mesi dalla nascita) , il documento di identità (o carta soggiorno) e la dichiarazione unica (ISE), se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio; |
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La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. Hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.lg. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che non beneficiano dell'indennità di cui agli art. 22, 66 e 70 del sopracitato D.lg. n. 151/2001; In mancanza della donna, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000; |
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