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Poche sono le regole previste dalla normativa vigente per promuovere cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto.
L'art.25 del tulps prevede che chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica può vietarle o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima .
L'avviso deve essere presentato per iscritto in doppio esemplare e per il disposto dell'art.19 del reg. d'es. del tulps deve contenere:
- le generalità e la firma dei promotori;
- l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
- l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati,
- l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
Unitamente all'avviso preventivo al questore i promotori possono richiedere il consenso scritto dell'autorità competente per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico. |
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