Esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli
  Settore  
  Comando di Polizia Municipale Via Alcide De Gasperi n. 1 Comune di Pratola Peligna  
  Contatto  
  Responsabile: dott.sa Rossella Marasco
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Tel. 0864/271369 fax 0864/278504 email: polmunpra@libero.it
 
  Regolamento comunale  
  Regolamento comunale  
  Riferimenti Normativi  
 

T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773;
D.M. 16 febbraio 1982 (elenco allegato punto 92) G.U. n. 98 del 9 aprile 1982.

 
  Scopo  
 

L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denunzia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune.

 
  Costo del servizio  
  nessuno  
  Modalità di accesso  
 

Occorre presentare, in duplice copia, una denuncia di inizio attività al Comune di Pratola Peligna, utilizzando l'apposita modulistica (d.i.a. rimessa), contenente le seguenti indicazioni:

  • generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
  • ragione sociale o denominazione, sede legale dell'impresa (Ditta individuale / Società);
  • codice fiscale e P. IVA;
  • numero e tipo degli veicoli da adibire al noleggio (marca, tipo, modello).

Devono essere presentati i seguenti documenti:

  • planimetria dei locali con indicazione precisa dell'area adibita a rimessa;
  • copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
 
  Requisiti di accesso  
 

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.

Altre notizie

Nel caso di ricovero di oltre nove vicoli a motore, l'attività è sottoposta a certificato di presenzio incendi, ai sensi del punto 92, dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (su G.U. n. 98 del 9 aprile 1982).
 
  Attività da svolgere  
 
  • verifica requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
  • entro cinque giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, il Comune ne invia copia al Prefetto, che entro 60 giorni può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
 
  Standard  
 

A seguito della modifica di cui all'art. 19 della L. n. 241/90, che disciplina l'istituto della denuncia di inizio attività, per iniziare questa attività si dovranno attendere 30 gg. Dalla presentazione della D.I.A. ed inviare ulteriore comunicazione contestualmente all'effettivo avvio dell'attività.

 
 
Moduli
 
  Il comune
 •  Sindaco
 •  Giunta
 •  Consiglio comunale
 •  Uffici
 •  Bandi Gare e Concorsi   
 •  Statuto e Regolamenti
 •  Comune informa
 •  Delibere Consiglio Comunale
 •  Delibere Giunta Comunale
  I Servizi
 •  Abitazione
 •  Ambiente
 •  Anagrafe - stato civile - elettorale
 •  Animali
 •  Biblioteche
 •  Contributi
 •  Commercio e Attività produttive
 •  Disabilità
 •  Imposte e Tributi
 •  Infanzia
 •  Informa giovani
 •  istruzione
 •  Modulistica
 •  Polizia municipale
 •  Protezione civile
 •  Distretto sanitario
 •  Servizi cimiteriali
 •  Sistema Informativo Territoriale
 •  Sociale e solidarietà
 •  Edilizia
 •  Urbanistica
 •  URP - Ufficio relazioni con il pubblico
  Città e cultura
 •  Eventi
 •  Teatro
 •  Cinema
 •  Musei
 •  Associazioni
 •  Luoghi di culto  
  Dati Statistici
 •  Elezioni e referendum
 •  Bilancio e Finanze
  Informacittΰ
 •  Comunicati stampa del comune 
 •  Testate giornalistiche locali
 •  Radio e Tv locali