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Settore |
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Comando di Polizia Municipale Via Alcide De Gasperi n. 1 Comune di Pratola Peligna
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Contatto |
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Responsabile: dott.sa Rossella Marasco
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Tel. 0864/271369 fax 0864/278504 email: polmunpra@libero.it |
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Regolamento comunale |
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Regolamento comunale |
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Riferimenti Normativi |
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T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773;
D.M. 16 febbraio 1982 (elenco allegato punto 92) G.U. n. 98 del 9 aprile 1982. |
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Scopo |
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L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denunzia di inizio attività da presentarsi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. |
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Costo del servizio |
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nessuno |
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Modalità di accesso |
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Occorre presentare, in duplice copia, una denuncia di inizio attività al Comune di Pratola Peligna, utilizzando l'apposita modulistica (d.i.a. rimessa), contenente le seguenti indicazioni:
- generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
- ragione sociale o denominazione, sede legale dell'impresa (Ditta individuale / Società);
- codice fiscale e P. IVA;
- numero e tipo degli veicoli da adibire al noleggio (marca, tipo, modello).
Devono essere presentati i seguenti documenti:
- planimetria dei locali con indicazione precisa dell'area adibita a rimessa;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
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Requisiti di accesso |
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Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
Altre notizie
Nel caso di ricovero di oltre nove vicoli a motore, l'attività è sottoposta a certificato di presenzio incendi, ai sensi del punto 92, dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (su G.U. n. 98 del 9 aprile 1982). |
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Attività da svolgere |
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- verifica requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
- entro cinque giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, il Comune ne invia copia al Prefetto, che entro 60 giorni può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
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Standard |
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A seguito della modifica di cui all'art. 19 della L. n. 241/90, che disciplina l'istituto della denuncia di inizio attività, per iniziare questa attività si dovranno attendere 30 gg. Dalla presentazione della D.I.A. ed inviare ulteriore comunicazione contestualmente all'effettivo avvio dell'attività. |
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