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Settore |
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Comando di Polizia Municipale Via Alcide De Gasperi n. 1 Comune di Pratola Peligna
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Contatto |
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Responsabile: dott.sa Rossella Marasco
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Tel. 0864/271369 fax 0864/278504 email: polmunpra@libero.it |
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Regolamento comunale |
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Regolamento comunale |
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Riferimenti Normativi |
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T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773;
D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 |
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Scopo |
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L'attività di noleggio di veicoli (autovetture, motoveicoli, biciclette) senza conducente consiste nella locazione di veicoli per la quale il locatore ha solo l'obbligo di garantire al conduttore il godimento del veicolo per il tempo prestabilito |
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Costo del servizio |
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Nessuno |
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Modalità di accesso |
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Occorre presentare, in duplice copia, una denuncia di inizio attività al Comune di Pratola Peligna, utilizzando l'apposita modulistica (d.i.a. noleggio senza conducente), contenente le seguenti indicazioni:
- generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
- ragione sociale o denominazione, sede legale dell'impresa (Ditta individuale / Società);
- codice fiscale e P. IVA;
- numero e tipo degli veicoli da adibire al noleggio (marca, tipo ,modello).
Occorre presentare planimetria dei locali con indicazione precisa dell'area adibita a rimessa; |
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Requisiti di accesso |
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Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
Altre notizie
veicoli con i quali si esercita l'attività di noleggio senza conducente sono munite di carta di circolazione per uso privato, nella quale deve essere apposta l'annotazione “veicolo da locare senza conducente”.
La carta di circolazione di tali veicoli viene rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività.
Ad immatricolazione avvenuta il richiedente è tenuto ad esibire a questo Comune la Carta di Circolazione dei veicoli.
Gli estremi identificativi dei veicoli da adibire al servizio di noleggio dovranno risultare dagli appositi modelli da allegare quale parte integrante alla citata denuncia di inizio attività |
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Attività da svolgere |
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- verifica requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
entro cinque giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, il Comune ne invia copia al Prefetto, che entro 60 giorni può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività. |
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Standard |
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A seguito della modifica di cui all'art. 19 della L. n. 241/90, che disciplina l'istituto della denuncia di inizio attività, per iniziare questa attività si dovranno attendere 30 gg. Dalla presentazione della D.I.A. ed inviare ulteriore comunicazione contestualmente all'effettivo avvio dell'attività. |
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