Modifiche, ristrutturazione, variazione numero dei carburanti - impianto di distribuzione carburante
  Settore  
  Comando di Polizia Municipale Via Alcide De Gasperi n. 1 Comune di Pratola Peligna  
  Contatto  
  Responsabile: dott.sa Rossella Marasco
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Tel. 0864/271369 fax 0864/278504 email: polmunpra@libero.it
 
  Regolamento comunale  
  Regolamento comunale  
  Riferimenti Normativi  
 

D. Lgs. n. 32 11 febbraio 1998. L .R. n. 10/2005

 
  Scopo  
 

Ai sensi L. R. n. 10/2005, costituiscono modifica all'impianto:

  • comma 1: aggiunta di carburanti non precedentemente erogati, variazione del numero di colonnine, sostituzione distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati, cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati, variazione numero o capacità di stoccaggio dei serbatoi, sostituzione miscelatori manuali con elettrici o elettronici, installazione di dispositivi self-service post – pagamento, installazione di dispositivi self-service pre – pagamento, detenzione e / o aumento di stoccaggio di oli lubrificanti, detenzione e/o aumento di stoccaggio di oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, trasformazione delle modalità di rifornimento del metano
  • comma 2: le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
  • comma 3: la modifica di cui alla lettera a) comma 1 deve essere autorizzata.
  • comma 4: nel caso di modifica di cui alla lettera g) del comma 1, alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all' 5 comma 2 della L.R. n. 10/05.
comma 5: il mutamento della dislocazione delle parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato.
 
  Costo del servizio  
  Per la variazione del numero dei carburanti o la ristrutturazione, sono necessarie 2 marche da bollo da € 14,62 (per la domanda e per l'autorizzazione). Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento, determinate dall'Amministrazione Comunale predisponente presso la Tesoreria Comunale. Negli altri casi di modifiche è sufficiente la comunicazione in carta semplice.  
  Modalità di accesso  
 

Per la variazione del numero dei carburanti o la ristrutturazione o ccorre presentare al Responsabile del Servizio la domanda (bollo) di autorizzazione alla variazione del numero dei carburanti o alla ristrutturazione ( Modulo Ristrutturazione ), contestualmente allo Sportello Unico per l'Edilizia dovrà essere presentata  apposita domanda di autorizzazione edilizia . 

Nel caso di variazione numero carburanti , al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori al Responsabile il richiedente è tenuto a produrre domanda di collaudo impianto, utilizzando il modulo ( Modulo Collaudo ) .  

Nel caso di ristrutturazione , al momento della presentazione comunicazione di fine lavori al Responsabile, il richiedente è tenuto a produrre domanda di autorizzazione al funzionamento provvisorio impianto e di effettuazione del collaudo, utilizzando il modulo ( Modulo Esercizio Provvisorio e Collaudo ).

Per le modifiche occorre effettuare al Responsabile una semplice comunicazione, in carta libera, relativa alle modifiche previste dalla L.R. n. 10/05 art. 6, utilizzando il Modulo modifiche. Alla istanza di modifica di cui alla lettera g deve essere allegata autocertificazione ( Modulo Autocertificazione Post - Pagamento) attestante il rispetto dei requisiti previsti nella L.R. n. 10/05 art. 5.

Al momento della conclusione dei lavori è necessario presentare all'Ufficio Tecnico del Comune la Comunicazione di fine lavori, al fine del rilascio della presa d'atto.

Documenti da presentare

  • relazione tecnica illustrativa del progetto in cui viene descritta la composizione dell'impianto prima e dopo le modifiche o il potenziamento;
  • copia del parere del Comando dei Vigili del Fuoco oppure copia della domanda con cui il progetto in oggetto è stato trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l'esame preventivo di prevenzione incendi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR. n. 37/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma art. 20, comma 8, della Legge n. 59/97”;
 
  Requisiti di accesso  
 

E' necessario essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività commerciale previsti dall'art. 5 del D.lg. n. 114/98.

 
  Attività da svolgere  
 

Nel caso di modifiche o nel caso di ristrutturazioni :

  • Verifica documentazione prodotta;
  • Verifica requisiti morali e professionali del richiedente;
  • Collaudo dell'impianto, mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio e da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;
  • Trasmissione alla Regione – Direzione Attività Produttive delle risultanze collaudo e eventuale titolo autorizzativo;
  • Rilascio titolo autorizzativi o comunicazione esito negativo.
  • Nel caso di modifiche fatta eccezione per la lettera a:
  • Verifica documentazione prodotta;
  • Verifica requisiti morali e professionali del richiedente;
Trasmissione Regione – Direzione Attività Produttive della comunicazione, corredata da attestazione rilasciata ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 10705 da tecnico abilitato
 
  Standard  
 

Il procedimento si conclude in 90 giorni dalla presentazione della domanda o comunicazione. Il collaudo deve essere effettuato infatti entro 3 mesi dalla domanda.

 
 
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