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sono tenuti ad accettare l'autocertificazione:
- Le amministrazioni pubbliche
- I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ecc. Per esempio, l'Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie delle Stato, la Telecom, le Autostrade ecc.
sono liberi di decidere se accettare o no l'autocertificazione
- I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione
- I privati (ad esempio banche e assicurazioni). In questi casi l'autentica della firma è necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati, come banche o assicurazioni,
Nota :
- I certificati medici non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.
- L'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Autentica di copia
Si può dichiarare che è conforme all'originale:
- copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità.
Legalizzazione di fotografie
Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali devono legalizzare direttamente le fotografie. L'interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.
Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli o, in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione. |
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